Il nuovo obbligo riguarda le strutture private di specialistica ambulatoriale e gli studi medici e odontoiatrici autorizzati. Il codice dovrà essere affiancato da documenti ed elenchi aggiornati, compresi i nominativi dei medici operanti nella sede
Più trasparenza sulle attività effettivamente autorizzate e sulla posizione amministrativa delle strutture sanitarie private. È questo l’obiettivo del nuovo sistema introdotto nel Lazio con la deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 28 luglio 2026, attraverso la quale è stato adottato il regolamento attuativo dell’articolo 10-bis della legge regionale 4/2003. La disciplina è contenuta nel Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 30 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo.
La novità più immediatamente riconoscibile per i cittadini è l’esposizione di un QR Code rilasciato dalla Regione Lazio. Inquadrando il codice con uno smartphone, l’utente potrà consultare le branche specialistiche autorizzate o autorizzate e accreditate, verificare lo stato di validazione delle informazioni e accedere ai riferimenti dei relativi provvedimenti amministrativi.
Chi deve esporre il codice
L’obbligo riguarda una platea precisamente individuata dal regolamento:
- le strutture sanitarie private autorizzate a erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese quelle di chirurgia ambulatoriale;
- le strutture private autorizzate e accreditate per le medesime attività;
- gli studi medici e odontoiatrici soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4/2003.
Il provvedimento non estende invece il QR Code indistintamente a tutti i professionisti sanitari. Chi svolge attività non soggette ad autorizzazione è tenuto a esporre la comunicazione di inizio attività, accompagnata dall’elenco delle attività sanitarie esercitate, in un luogo visibile e facilmente consultabile dagli utenti.
Non solo QR Code: cosa deve essere visibile al pubblico
Il codice costituisce una parte di un più ampio obbligo informativo. Le strutture e gli studi interessati devono predisporre, presso l’ingresso e in posizione accessibile, un apposito spazio nel quale esporre:
- la copia conforme dei provvedimenti di autorizzazione o di autorizzazione e accreditamento;
- l’elenco delle branche specialistiche autorizzate e, quando previsto, l’indicazione dell’autorizzazione come presidio di chirurgia ambulatoriale;
- l’elenco nominativo aggiornato dei medici ambulatoriali operanti nella sede, con la branca di attività, i titoli professionali, il numero di iscrizione all’albo e la specializzazione, ove richiesta;
- il QR Code regionale.
È quindi opportuno distinguere le informazioni direttamente associate al codice da quelle presenti nel corner informativo: il regolamento stabilisce che il QR Code consenta di consultare branche, stato di validazione e provvedimenti amministrativi, mentre i nominativi e i dati professionali dei medici devono essere esposti nell’elenco aggiornato disponibile presso la struttura o lo studio.
Nelle realtà di grandi dimensioni, come policlinici universitari, ospedali, case di cura e Irccs, il corner deve essere collocato presso gli ingressi principali e secondari e nell’area principale di accoglienza.
Dove dovrà comparire il QR Code
Le indicazioni operative regionali prevedono che il codice sia collocato accanto al corner informativo, in posizione chiaramente visibile e facilmente utilizzabile. Dovrà inoltre essere esposto all’ingresso principale, negli eventuali ingressi secondari delle strutture più grandi e nelle sale d’attesa degli ambulatori. Il documento regionale ne prevede la presenza anche sui siti istituzionali, sui canali social e sui materiali utilizzati per promuovere le attività sanitarie della struttura o dello studio.
Il QR Code viene fornito dall’amministrazione regionale in formato JPG o PDF all’interno di un modello grafico che non può essere modificato. Deve essere applicato su un supporto stabile e leggibile; la Regione indica come dimensione minima consigliata quella di 15 per 20 centimetri.
Tempi e procedura per le strutture già operative
Per i soggetti già autorizzati o accreditati alla data di entrata in vigore del regolamento, il rilascio avviene su istanza del legale rappresentante. La domanda deve essere presentata attraverso la piattaforma regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della disciplina, insieme a una dichiarazione sulla veridicità dei dati inseriti e sul possesso dei titoli indicati.
Dopo la domanda, il sistema rilascia inizialmente un codice provvisorio, nel quale sono riportate le branche dichiarate e l’eventuale autorizzazione come presidio di chirurgia ambulatoriale. La Direzione regionale competente verifica successivamente le informazioni: in caso di esito positivo, il QR Code viene validato e diventa definitivo; in caso contrario, viene comunicato il preavviso di rigetto e possono essere avviate le attività di vigilanza previste dalla normativa regionale. Il regolamento assegna alla Regione dodici mesi dalla sua entrata in vigore per completare questa fase di verifica.
L’accesso alla piattaforma è riservato ai rappresentanti legali o ai titolari e richiede l’autenticazione tramite SPID o Carta d’identità elettronica. Una volta rilasciato il codice, le strutture e gli studi devono adempiere agli obblighi di esposizione entro trenta giorni.
Controlli affidati alle Asl
La vigilanza sul rispetto degli obblighi è attribuita alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche nell’ambito delle ordinarie attività ispettive. Alla Direzione regionale Salute resta invece la competenza sulla verifica e sulla validazione dei dati utilizzati per il rilascio e l’aggiornamento dei codici.
Il regolamento richiama inoltre l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 4/2003 in caso di mancata esposizione dell’informativa, del QR Code o della comunicazione di inizio attività. Per eventuali dichiarazioni non veritiere possono essere avviati ulteriori procedimenti, ferme restando le conseguenze stabilite dalla normativa vigente.
Il sistema introduce così uno strumento di verifica accessibile direttamente nei luoghi di cura. La sua efficacia dipenderà non solo dall’esposizione materiale del codice, ma anche dall’aggiornamento costante dei dati e dalla corrispondenza tra quanto dichiarato, i titoli amministrativi posseduti e le prestazioni effettivamente offerte al pubblico. Si tratta di una finalità espressamente indicata dal regolamento, che richiama trasparenza, tutela della salute e corretta informazione degli utenti.
